Penso sia capitato ad ognuno di voi di imbattervi nell’ampia campagna pubblicitaria realizzata tra il 2009 ed il 2010 dalla società Riso Scotti attraverso inserzioni sulla stampa, spot televisivi e radiofonici, telepromozioni, sito internet, manifesti affissi nei cartelloni pubblicitari, confezioni.

Tali messaggi, affidati ad un noto presentatore televisivo, mettevano in particolare risalto l’efficacia della “PastaRiso Scotti Attiva” (conchiglie, penne rigate, linguine) e delle gallette di riso “Risette attive”.
Secondo la pubblicità, questi prodotti aiutavano a “ridurre il colesterolo”, grazie allo specifico contenuto di betaglucani (cioè fibre di cereali solubili presenti, tra l’altro, anche nell’orzo e nella crusca d’orzo).
In particolare, nello spot televisivo, il testo recitava:
“Da Riso Scotti, PastaRiso con fibra attiva! Con i Betaglucani dell’orzo che aiutano – *Attenzione!* – a ridurre il colesterolo. PastaRiso Scotti: Provala!”.
Compariva quindi l’immagine della confezione di pasta (che reca, al centro e in grassetto, la scritta ridurre il colesterolo) con, in sovrimpressione, la dicitura: ”una porzione da 75 gr = 25% della quantità giornaliera necessaria”.
Potete dare uno sguardo alle pubblicità in questione sul pdf che potete scaricare qui sul sito dell’AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato).
Dovete sapere che la normativa europea prevede una complessa procedura che serve a convalidare le indicazioni nutrizionali riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari, per non ingenerare confusione nei consumatori, che potrebbero essere indotti a fare scelte alimentari non giustificate dal punto di vista scientifico.
Più precisamente, è necessaria una diretta correlazione fra un effetto salutistico e l’adeguata quantità della sostanza nel prodotto di cui si suggerisce il consumo, corrispondente normalmente alla porzione del prodotto stesso.
In particolare l’articolo 5, lettera d), indica espressamente fra le condizioni da rispettare per l’utilizzo di un health claim che “la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisca una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l’indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate”.
Nel dicembre scorso l’Antitrust ha affermato che la società Riso Scotti, anche in assenza di una decisione definitiva della Commissione sui claim autorizzati, avrebbe dovuto attenersi alle indicazioni espresse dall’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare (EFSA), evitando di enfatizzare gli effetti di “riduzione del colesterolo” che non possono essere ragionevolmente attribuiti a tali prodotti.
L’EFSA aveva infatti espresso un proprio parere per quanto riguarda i betaglucani, attribuendo evidenza scientifica solo all’espressione “il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue”. L’EFSA aveva aggiunto che, per poter supportare tale claim, era necessario che l’alimento reclamizzato fosse in grado di apportare, in una o più porzioni, almeno 3 grammi – giornalieri – di betaglucani. Si precisava, infine, che il target di popolazione cui si riferiscono le osservazioni rilasciate nel parere è costituito da “adulti con normale o mediamente elevato livello di concentrazione di colesterolo nel sangue”, ossia soggetti con valori non patologici di colesterolemia.
Il claim contestato risulta ingannevole anche in abbinamento alla precisazione, presente nei messaggi e sul retro delle confezioni, secondo cui “una porzione di prodotto assicurerebbe il 25% (0,75 grammi) della quantità giornaliera di Betaglucani consigliata per ridurre il colesterolo”.
Se, infatti, una porzione di PastaRiso (oppure 6-7 Risette Attive) reca solo 0,75 grammi di betaglucani, il consumo quotidiano degli alimenti reclamizzati, anche nell’ipotesi di assumerne costantemente due porzioni al giorno, non potrebbe assicurare quel fabbisogno giornaliero di almeno 3 grammi, necessario ad ottenere l’effetto di riduzione del colesterolo.
I messaggi pubblicitari davano cioè informazioni parziali e insufficienti sulle modalità di consumo dei prodotti in esame e ingeneravano confusione nel consumatore, creando aspettative ingiustificate sull’efficacia salutistica dei prodotti in esame.
Per queste ragioni, la società Riso Scotti ha ricevuto una sanzione di 120.000 euro, che tiene conto, da un lato, dell’importanza della società (che è a capo di un gruppo di oltre quindici aziende attive, prevalentemente, nella lavorazione e commercializzazione del riso e altri prodotti alimentari) e delle dimensioni della campagna pubblicitaria, potenzialmente in grado di raggiungere un’ampia platea di destinatari; e dall’altro, della fase di transizione in cui le aziende del settore sono costrette ad operare, in attesa che la Commissione europea completi il suo lavoro sui claim da adottare, che le priva di indicazioni puntuali sui messaggi utilizzabili.
La società dovrà inoltre interrompere questo tipo di messaggi pubblicitari ed adeguare entro 90 giorni le confezioni dei prodotti in questione.
Si tratta di una pronuncia importante perché volta a contrastare l’enfasi posta da alcune aziende sugli effetti positivi per la salute derivanti dal consumo di determinati prodotti: si vuole far passare il messaggio che sia possibile ribaltare l’esito delle analisi del sangue “senza alcuna fatica” nè diete mirate (e magari con due piatti di pasta di riso al giorno…).
Il fenomeno purtroppo è molto diffuso: proprio sulla base della decisione dell’Antitrust un’associazione dei consumatori ha segnalato all’Autorithy la pubblicità di altri prodotti “anticolesterolo” (come Kellogg’s Optivita, cereali per la prima colazione, che si definisce “naturalmente ricco di betaglucano che aiuta a ridurre il colesterolo”; oppure i frollini e cracker Colcuore Galbusera (le indicazioni sul sito sono state ad oggi leggermente modificate), con “le fibre che aiutano a ridurre il colesterolo”, perché verifichi se i messaggi in questione siano ingannevoli.
Daremo notizia su questa pagina delle decisioni che verranno assunte dall’Antitrust e dai giudici amministrativi su questi prodotti, così come seguiremo l’evoluzione della normativa in materia e dei pareri dell’EFSA, che nel frattempo si è nuovamente pronunciata proprio sui claim relativi all’efficacia dei betaglucani.
Siamo di fronte ad un tema molto delicato e complesso; proprio nei giorni scorsi il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Catricalà, ha inviato una lettera a John Dalli, Commissario europeo per la salute e politica dei consumatori, e ai responsabili dell’EFSA, sollecitando l’adozione di linee guida in materia di messaggi pubblicitari sugli effetti salutistici dei prodotti alimentari: anche in caso di utilizzo formalmente corretto delle indicazioni dell’EFSA, è comunque grande il pericolo di un uso “falso, ambiguo o fuorviante” di tali informazioni nella pubblicità.
C’è infatti il rischio di illudere il consumatore sulla possibilità di avere importanti benefici per il proprio organismo, spingendolo ad acquisti che non avrebbe fatto se fosse stato in possesso di informazioni più complete.
Per adesso, occhio alle pubblicità e alle etichette!
E se avete casi analoghi di pubblicità ingannevole da segnalare, fatecelo sapere :-)

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Il betaglucano magico
Fitosteroli come se piovesse
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Il pianeta degli Xantoni
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